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DIRETTIVO:

Presidente: Everardo Dal Maso
Vicepresidente: Valeria Mancini
Tesoriere: Alessandra Ronchi
Membri di diritto: Giuseppe Pupillo, Alberto Galla
Consiglieri:  Isabella Baudo, Silvia Bertolotti, Giovanna De Kreuzemberg, Lisa Migliorini, Ilaria Rebecchi, Alberto Cogo e Carla Favero
Revisore dei Conti: Monica Botta

STATUTO:
ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA – VICENZA”

Art. 1 COSTITUZIONE.
E’ costituita a Vicenza, con sede presso la Biblioteca Bertoliana in Contrà Riale n. 5, una associazione culturale, di durata illimitata, senza scopo di lucro, denominata “Amici della Biblioteca Bertoliana – Vicenza”.
Art. 2 FINALITA’.
L’Associazione, mediante l’apporto volontario dei suoi membri, assumendo come scopo preminente il sostegno all’Istituzione Biblioteca Bertoliana (da qui in avanti designata come Bertoliana) intende:
a) contribuire alla conservazione e all’incremento del patrimonio librario e documentale della Bertoliana, favorendo l’adozione di strumenti e metodi suggeriti dall’evoluzione tecnologica;
b) promuovere nella comunità vicentina e nei suoi diversi ambiti economici e sociali, azioni volte a favorire l’elargizione da parte di persone fisiche o giuridiche di finanziamenti e libere contribuzioni a favore della Bertoliana e di sue specifiche iniziative culturali, nonché a facilitare lasciti e donazioni a beneficio della stessa;
c) collaborare con gli organi direttivi della Bertoliana con proposte e progetti rivolti al potenziamento dei servizi per l’utenza ed al migliore radicamento nel territorio cittadino e provinciale;
d) organizzare, in collaborazione con la Bertoliana e/o altri soggetti aventi finalità culturali, iniziative per la promozione della lettura, presentazioni di opere ed autori, mostre, ed ogni altra iniziativa attinente agli obbiettivi indicati dal presente articolo.
Art. 3 SOCI.
Possono far parte dell’Associazione sia le persone che gli enti e le associazioni con o senza personalità giuridica, le società di persone, di capitali, le cooperative, le fondazioni e i comitati. Le domande di ammissione sono approvate dal Consiglio Direttivo. Le quote associative annuali sono fissate dal Consiglio Direttivo. I soci possono essere: ordinari, sostenitori, perpetui e benefattori. Sono: – soci ordinari: le persone fisiche e le società di persone che corrispondono la quota associativa annua ordinaria. I giovani, fino al compimento del 23° anno, pagano una quota ridotta ad un terzo. – soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che finanziano l’Associazione con una quota annua superiore di almeno tre volte rispetto a quella ordinaria. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni, le società di capitali e le
cooperative  possono essere iscritte solo come soci sostenitori. − soci perpetui: le persone fisiche o gli Enti che erogano un contributo una tantum non inferiore a 30 (trenta) volte la quota associativa annuale ordinaria. – soci benefattori: le persone fisiche che per particolari benemeranze, accertate previa delibera assunta all’unanimità dal consiglio direttivo, sono esentate dal pagamento della quota associativa.
Art. 4 DECADENZA.
Il socio decade:
– per dimissioni volontarie;
– per mancato pagamento delle quote associative;
– per decisione del Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell’associazione.
Art. 5 RECESSO.
Ogni socio ha diritto di recesso con effetto nell’anno successivo, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 6 ORGANI.
Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.
Art. 7 ASSEMBLEA GENERALE.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Entrambe sono convocate, presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Veneto, con avviso diretto o a mezzo posta elettronica ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. Con lo stesso avviso può essere indetta la seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta. L’Assemblea ordinaria viene convocata entro i primi quattro mesi di ciascun anno per l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del conto consuntivo dell’anno precedente, per le eventuali elezioni delle cariche sociali, ivi compresa la nomina diretta del Revisore dei conti, determinando anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, ed entro il mese di novembre per deliberare il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale. L’Assemblea straordinaria è convocata, per deliberazione del Consiglio Direttivo o per iniziativa del solo Presidente del Consiglio stesso, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata, da almeno un quarto dei soci. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza semplice dei presenti e ne viene redatto verbale. Se l’ordine del giorno prevede modificazioni da apportare al presente Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di due terzi degli associati. La Presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza al Vice Presidente. E’ ammessa la partecipazione per delega conferita ad altro componente della compagine sociale con il limite massimo di cinque deleghe per associato. All’inizio di ogni Assemblea, viene nominato un segretario incaricato della verbalizzazione.
Art. 8 IL PRESIDENTE.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nonché nei rapporti con gli associati e con i terzi; convoca in adunanza il Consiglio Direttivo e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le Assemblee; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano a Vice-Presidente.
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO.
L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo nominato la prima volta con l’atto costitutivo dell’Associazione indi dall’Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo è composto da  sei a quattordici membri, oltre al Presidente pro-tempore della Bertoliana, membro di diritto. Essi restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente,   il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere che sarà anche economo. Spetta al Consiglio Direttivo di curare l’attuazione degli scopi dell’Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati oggetti al Presidente o ad altre persone o commissioni speciali. E’ compito del Consiglio Direttivo predisporre il programma di attività per l’esercizio futuro, il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, nonché la situazione patrimoniale al 31 (trentuno) dicembre con relativo inventario. Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate, presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Veneto, dal Presidente con avviso diretto o a mezzo posta elettronica ad ogni
membro almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. In caso di temporanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente i consigli sono presieduti dal componente più anziano per età. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere in ordine alle cariche sociali sono assunte a scrutinio segreto ad a maggioranza assoluta. Delle adunanze viene redatto verbale. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario.
Art. 10 REVISORE DEI CONTI.
La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un Revisore Unico. Esso è nominato dall’Assemblea ordinaria, per la durata di un triennio. Il Revisore Unico presenta annualmente una relazione.
Art. 11 ESERCIZIO SOCIALE.
Ogni esercizio ha la durata di un anno e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 12 PATRIMONIO. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni da essa posseduti. Le entrate effettive sono formate:
a) dai contributi annuali degli associati;
b) da interessi di somme e rendite in genere;
c) da qualunque altra entrata straordinaria.
Art. 13 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto alla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.
Art. 14 DISPOSIZIONE FINALE.
Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme in materia contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali.